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Irragionevole e sproporzionata la sanzione al cliente del "professionista-docente universitario"
lunedì 19 novembre 2012, di
La disciplina relativa alle attività extraistituzionali e alle incompatibilità dei pubblici dipendenti, con specifico riferimento ai docenti universitari a tempo pieno, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 56 a 65, della Legge 662/96, dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/01 nonché da ultimo dall’art. 6, commi 9, 10 e 12, della Legge 240/2010.
Mentre i commi da 56 a 59 dell’art. 1 della Legge 662/96 attengono alle "Disposizioni riguardanti la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale nelle pubbliche amministrazioni ovvero la trasformazione degli stessi da tempo pieno a tempo parziale" e i commi da 60 a 65 riguardano le "Incompatibilità di lavoro nelle pubbliche amministrazioni" , l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/01 disciplina le incompatibilità, il cumulo di impieghi e gli incarichi dei dipendenti pubblici.
In particolar modo, al comma 11 del citato art. 53 il legislatore ha previsto che <
Ciò premesso, si rileva come siffatta sanzione appare ictu oculi quanto mai sproporzionata ed irragionevole: il legislatore, infatti, ha addossato una sanzione così ingiusta all’incolpevole cliente che, nel rivolgersi ad un professionista, il più delle volte ignora che lo stesso ricopra anche il ruolo di docente universitario e per di più a tempo pieno.
La sanzione, pertanto, dovrebbe essere al massimo di natura puramente formale e, oltretutto, dovrebbe semmai ricadere "soltanto" sul professionista-docente universitario l’onore di chiedere l’autorizzazione nonché di comunicare i compensi percepiti all’amministrazione di appartenenza.
Una siffatta sanzione, invero, viola innanzitutto il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione: è del tutto irragionevole, infatti, che una norma concepita per evitare il cumulo di incarichi e le incompatibilità dei "professionisti-docenti universitari" vada ad incidere sull’ignaro cliente che viene, quindi, ad essere trasformato in un vero e proprio "controllore" dell’attività svolta dal professionista e si deve rendere parte diligente in una comunicazione che, si ripete, dovrebbe competere solo al professionista - dipendente pubblico.
Ed ancora, l’art. 53, comma 15, del D.Lgs. n. 165/01, secondo periodo, viola, altresì, il principio di proporzionalità di cui all’art. 27 della Costituzione, da ritenere valevole non solo per le sanzioni penali, ma per qualsiasi <
A parere di chi scrive, pertanto, poiché attraverso la normativa innanzi richiamata lo scopo del legislatore è quello di tutelare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di incarichi, cumulo di impieghi ed incompatibilità, un’eventuale comunicazione dei compensi percepiti da parte del professionista – docente universitario all’amministrazione di appartenenza - anziché da parte del cliente che si è avvalso della prestazione - comporterà la non applicazione della sanzione al soggetto privato che abbia omesso la comunicazione prevista ex lege, anche ed in virtù del principio della buona fede e dell’errore incolpevole quali cause di non punibilità dell’illecito amministrativo, richiamati dall’art. 3 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.